Art. 2.
(Definizioni di strade a fondo naturale e di fuori strada).

      1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice della strada», è definita «strada a fondo naturale» ogni area di uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali, quando tale area è costituita da un terreno naturale approntato per permettere la circolazione stessa o stabilmente modificatosi in dipendenza di essa, e non è invece costituita da superfici artificiali levigate e uniformi.
      2. Ai fini della presente legge, le strade a fondo naturale sono classificate in:

          a) carrarecce o sterrate: strade a fondo naturale caratterizzate dalla predisposizione prevalentemente artificiale del loro tracciato aventi ampiezza media minima di 2 metri;

          b) tratturi: strade di dimensioni e di caratteristiche analoghe alle carrarecce, il cui tracciato è il risultato del consolidato transito sul fondo naturale di veicoli o di animali;

 

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          c) mulattiere: strade a fondo naturale aventi ampiezza media tra 1 e 2 metri;

          d) piste di esbosco e viali tagliafuoco: strade carrarecce o mulattiere, a seconda delle dimensioni, destinate al transito di servizio delle aree boschive;

          e) sentieri: strade a fondo naturale aventi ampiezza media inferiore a 1 metro;

          f) crossodromi: impianti fissi permanentemente adibiti alla circolazione di veicoli motorizzati in circuito a fondo naturale per motivi sportivi o ricreativi.

      3. La larghezza della strada a fondo naturale è data dalla larghezza dell'area artificialmente predisposta per sopportare lo schiacciamento da parte dei pedoni, dei veicoli o degli animali in transito, o dalla larghezza media dell'area il cui fondo naturale è stato stabilmente e naturalmente modificato dal ripetuto passaggio di pedoni, veicoli o animali. La media della larghezza è valutata in ragione di almeno 100 metri di lunghezza della strada.
      4. Ogni area del territorio nazionale non costituente strada anche a fondo naturale, o non costituente sua pertinenza, è definita «fuori strada».